04 Set Per il fondo svalutazione, conta l’analisi dei singoli crediti
Per valutare i crediti al presunto valore di realizzo, il nuovo OIC 15 risulta prezioso, in considerazione dell’esigenza di individuare la procedura operativa, non indicata dalla norma civilistica. Il tema è affrontato dai paragrafi da 32 a 52.
Come noto, i crediti devono essere iscritti in bilancio al netto delle perdite previste per inesigibilità, rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni e eventuali altre cause di minor realizzo.
Il fondo svalutazione crediti è lo strumento tecnico per rettificare i crediti “per tenere conto della possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali”. Nello stimarne l’importo bisogna tenere conto sia delle previsioni di perdita per situazioni di rischio di credito già manifestate oppure ritenute probabili, sia delle previsioni di perdita per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili.
Il mancato incasso di alcuni crediti, totale o parziale, certo o presunto, può essere già noto al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili, ecc. In altri casi, le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, possono manifestarsi in esercizi successivi a quello dell’iscrizione dei crediti in bilancio.
In prima battuta, l’OIC 15 precisa che il fondo, dovendo fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio, deve essere determinato “tramite l’analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto”. Per ottenere stime ragionevoli è necessario utilizzare ogni informazione disponibile sulla situazione dei debitori, sulla corrente situazione economica generale e di settore, sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio (ad esempio, il fallimento di un debitore la cui situazione era già nota alla data di bilancio), nonché l’esperienza passata.
Sul piano tecnico, il documento identifica la seguente modalità per lo stanziamento del fondo:
– analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifestatasi o ragionevolmente prevedibile;
– stima, in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio; a tal fine si tiene, fra l’altro, conto della valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio Paese.
In alternativa a tale metodo “analitico”, è ammesso un processo di valutazione “forfettario”, a condizione che sia possibile raggruppare i crediti anomali di importo non significativo in classi omogenee che presentino profili di rischio simili (settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, ecc.).
Oltre che “analitico”, il processo di valutazione può essere “forfettario”
Alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione della ragionevole attesa di perdite su crediti (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente). L’OIC 15 precisa però che devono essere esclusi da tale metodo forfettario i crediti definiti “anomali”.
Viene sottolineato inoltre che non si deve trattare di comportamenti automatici, la correttezza delle rettifiche deve essere costantemente verificata e le “formule” devono essere variate con il modificarsi delle condizioni sulle quali esse si basano.
In caso di crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fidejussione), nel determinare il fondo è necessario tenere conto degli effetti relativi all’eventuale escussione delle garanzie.
Per i crediti assicurati, ai fini della determinazione del fondo devono essere prese in considerazione solo le eventuali quote dei crediti non coperte dall’assicurazione, a condizione che vi sia la ragionevole certezza che l’impresa di assicurazione riconoscerà l’indennizzo.
Nello stimare il presunto valore di realizzo dei crediti è necessario anche tenere conto degli sconti e degli abbuoni che potranno venire concessi al momento dell’incasso.
In particolare, deve essere stimato l’importo degli sconti e degli abbuoni che saranno concessi sui crediti da parte delle imprese per le quali la concessione rappresenta una prassi rilevante. Va però precisato che gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria, come quelli per pagamento a pronta cassa, sono da rilevare al momento dell’incasso.